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Europa

La direttiva europea 98/30, diventata esecutiva il 10 agosto 1998 dopo una lunga fase negoziale, mira a instaurare un mercato del gas naturale concorrenziale e obbliga gli Stati membri dell'UE a inserirla nella rispettiva legislazione nazionale entro due anni dalla sua entrata in vigore.

La direttiva 98/30 ha introdotto una serie di novità:

  • Accesso alla rete da parte di terzi: la direttiva propone due varianti a scelta, ossia l'accesso alla rete sulla base di un contratto oppure l'accesso alla rete regolamentato. La maggioranza degli Stati membri ha optato per l'accesso regolamentato alla rete e ha quindi accettato la presenza di un regolatore. Questa variante riconosce il diritto di accedere alla rete sulla scorta di tariffe rese pubbliche.
  • Liberalizzazione graduale del mercato: la direttiva prevede un'apertura dei mercati del gas naturale entro il 2008 articolata in tre tappe, ciò che dovrebbe consentire all'industria del gas naturale di adeguarsi al nuovo contesto in modo ordinato.
  • Unbundling: la direttiva impone inoltre alle aziende del gas integrate di tenere nella loro contabilità interna un conto separato per ciascuna delle attività svolte (trasporto, distribuzione e stoccaggio).

In un rapporto sullo stato della liberalizzazione, già nel 1999 la Commissione europea era giunta alla conclusione che occorreva perfezionare l'obiettivo di un'apertura del 33% dell'intero mercato del gas naturale nell'UE ben prima del termine inizialmente fissato, ossia il 2008.
Per accelerare il processo di liberalizzazione, il 4 giugno 2003 il Parlamento europeo ha adottato diverse direttive che chiedevano agli Stati UE di aprire rapidamente i mercati dell'elettricità e del gas naturale. In pratica, dal 1° luglio 2007, tutti i clienti privati dell'elettricità e del gas nell'Unione europea dovranno poter scegliere liberamente il relativo fornitore; ai clienti commerciali questa facoltà doveva essere garantita già a partire dal 1° luglio 2004.
In aggiunta alla tabella di marcia della liberalizzazione, le nuove direttive contemplano numerose normative per la protezione dei clienti finali attraverso tutta una serie di obblighi atti a garantire il servizio pubblico.
Al 1° luglio 2004, gli Stati membri dovevano tra l'altro ottemperare alle seguenti prescrizioni:

  • Libera scelta del fornitore di gas e di elettricità per tutti i clienti commerciali. Dal 1° luglio 2007 estensione a tutti i clienti privati.
  • Istituzione in tutti gli Stati membri di organismi di regolamentazione provvisti di un mansionario unificato a livello europeo incaricati di controllare e approvare i metodi di tariffazione per l'accesso alla rete prima della loro entrata in vigore, svolgere compiti di monitoraggio e fungere da ufficio di conciliazione in caso di reclami contro i gestori della rete.
  • Separazione (ai sensi del diritto societario) del settore "rete" dalle altre attività esercitate dalle aziende elettriche e del gas, per garantire una maggiore trasparenza e per controllare con efficacia le eventuali discriminazioni nei confronti di altri fornitori di gas e di elettricità. Per le aziende di distribuzione questo obbligo diventa effettivo il 1° luglio 2007 a condizione che assicurino l'approvvigionamento di oltre 100'000 clienti.

Quanti consumatori si avvarranno del diritto di libera scelta del fornitore in un contesto di liberalizzazione totale del mercato rimane un'incognita. Tra i clienti che già beneficiano di questa opportunità, infatti, soltanto un numero esiguo ha optato per un cambio.
La Commissione europea sta affrontando con crescente determinazione anche le problematiche legate alla sicurezza dell'approvvigionamento nel settore energetico e valuta i contratti di fornitura a lungo termine in termini sensibilmente più positivi di quanto non facesse all'inizio delle discussioni sulla liberalizzazione. Ecco perché auspica esplicitamente che, anche in futuro, tali contratti svolgano un ruolo importante nell'approvvigionamento di gas naturale.
Per maggiori informazioni vedi Link exteriaroCommissione europea.