Contenuto - Regolamentazione nell'UE

  • Liberalizzazione del mercato del gas naturale nell'UE

    In base alle vigenti direttive UE, dal 1° luglio 2007 tutti i consumatori di elettricità e gas negli Stati membri possono scegliere liberamente il loro fornitore. Si applica un accesso regolamentato alla rete. In ogni Stato membro sono state designate o istituite autorità di regolamentazione.

    Nei rispettivi Paesi, i consumatori si avvalgono in misura differente della libera scelta del fornitore. Alti tassi di cambio di fornitore non sono indicatori di un mercato funzionante.

    Con il cosiddetto «Third Energy Package», l'UE ha ulteriormente armonizzato il mercato interno dell'energia con l'intento di stimolare la concorrenza. Una maggiore concorrenza deve essere creata in particolare attraverso il rafforzamento delle autorità di regolamentazione.

    Le nuove direttive UE sono entrate in vigore il 3 marzo 2011 e gli Stati membri hanno l'obbligo di recepirle nelle rispettive legislazioni nazionali entro diciotto mesi. Le direttive riguardano diversi ambiti. Prescrivono in particolare la separazione proprietaria tra le attività di produzione/approvvigionamento e di distribuzione. Per la realizzazione di questo principio, gli Stati membri possono scegliere fra tre soluzioni in funzione delle condizioni specifiche.

    Organizzazione del mercato del gas naturale: UE (incluso 3° pacchetto) e Svizzera a confronto

    Marktordnung Erdgas: EU (inkl. 3. Paket) vs. Schweiz
    CriterioUECH
    Cerchia:Tutti i clienti gas naturalePiano giuridico: tutti i clienti gas naturale (LITC 13 + LCart 7); di fatto solo consumatori > 200 Nm3/h (CGR)
    Unbundling:Sul piano giuridico e funzionale, la rete è separata da distribuzione e produzione. Separazione della proprietà o cessione dell'esercizio a gestori di rete indipendenti (ISO).Sul piano calcolatorio, la rete è separata da tutte le altre attività dell'azienda di approvvigionamento.
    Modello di accesso alla rete:Entry-ExitModello a zone (con zone interregionali, regionali e locali)
    Basi di calcolo:Regolamento stataleAlta pressione: accordo di coordinamento dei trasporti delle società regionali. Bassa pressione: standard settoriale Nemo (ASIG)
    Notifica delle tarif-fe:Pubblicazione da parte del regolatore stataleAlta pressione: pubblicazione in Internet da parte dei gestori di rete. Bassa pressione: su richiesta presso il gestore di rete
    Influsso statale sulle tariffe:Ex ante da parte del regolatore (correttezza)Ex post da parte dell'UFE (adeguatezza)
    Tipo di vigilanzaI regolatori possono condurre esami e comminare sanzioniLa Commissione della concorrenza può condurre esami e comminare sanzioni. Nel settore alta pressione, l'UFE decide sull'obbligo di sottoscrizione del contratto e sulle modalità.
    Status della vigilanza:L'autorità di regolamentazione deve essere separata sul piano funzionale e giuridico da organi privati e pubblici e deve avere autonomia di bilancio.L'autorità di vigilanza è un ufficio federale o la commis-sione indipendente della concorrenza.
    Requisiti di tra-sparenza:Il gestore della rete deve rendere accessibili i dati rilevanti (flussi fisici, previsioni, costi, capacità prenotate, capacità libere, ecc.)Nessuna regolamentazione giuridica speciale

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